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Civile
Approvazione della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944
Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616
- Aggiornato al
- 8 giugno 1948
- Articoli
- 96
- Art. 1Traduzione
- Art. 2Ai fini della presente Convenzione, e' considerato territorio di uno Stato lo spazio…
- Art. 3a) La presente Convenzione e' applicabile solo agli aeromobili civili e non si…
- Art. 4Ogni Stato contraente e' d'accordo di non usare l'aviazione civile per fini incompatibili…
- Art. 5Ogni Stato contraente conviene che tutti gli aeromobili degli altri Stati contraenti, che…
- Art. 6Nessun servizio aereo internazionale registrato potra' essere esercitato al di sopra o…
- Art. 7Ogni Stato contraente avra' il diritto di rifiutare agli aeromobili di altri Stati…
- Art. 8Nessun aeromobile in grado di esser diretto senza pilota potra' sorvolare senza pilota il…
- Art. 9a) Ogni Stato contraente puo', per motivi di necessita' militari o di sicurezza pubblica…
- Art. 10Salvo il caso in cui, a norma della presente Convenzione o per speciale autorizzazione…
- Art. 11Con l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione, le leggi ed i regolamenti…
- Art. 12Ogni Stato contraente si impegna ad adottare misure atte ad assicurare che tutti gli…
- Art. 13Le leggi ed i regolamenti di uno Stato contraente relativi all'ingresso o all'uscita dal…
- Art. 14Ogni Stato contraente conviene di prendere effettive misure onde prevenire la…
- Art. 15Ogni aeroporto di uno Stato contraente aperto al pubblico uso da parte dei propri…
- Art. 16Le autorita' competenti di ciascuno degli Stati contraenti avranno il diritto di…
- Art. 17Gli aeromobili hanno la nazionalita' dello Stato in cui sono registrati.
- Art. 18Un aeromobile non puo' essere validamente registrato in piu' di uno Stato; pero' la sua…
- Art. 19La registrazione o il trasferimento di registrazione degli aeromobili in uno Stato…
- Art. 20Ogni aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale portera' le proprie…
- Art. 21Ogni Stato contraente s'impegna a fornire dietro domanda ad ogni altro Stato contraente…
- Art. 22Ogni Stato contraente conviene di adottare, mediante speciali regolamenti od in altro…
- Art. 23Ogni Stato contraente s'impegna, per quanto praticamente possibile, a stabilire per la…
- Art. 24a) Gli aeromobili in volo per, da o attraverso il territorio di un altro Stato contraente…
- Art. 25Ogni Stato contraente s'impegna a provvedere alle misure di assistenza, nel limite del…
- Art. 26Nel caso di un incidente avvenuto ad un aeromobile di uno Stato contraente e che abbia…
- Art. 27a) Gli aeromobili di uno Stato contraente, impiegati nella navigazione aerea…
- Art. 28Ogni stato contraente, nei limiti del possibile, s'impegna: a) a stabilire, nel proprio…
- Art. 29Ogni aeromobile di uno Stato contraente, impiegato nella navigazione internazionale, deve…
- Art. 30a) Gli aeromobili di ciascuno degli Stati contraenti possono trasportare apparecchi…
- Art. 31Ogni aeromobile impiegato nella navigazione internazionale sara' provvisto di un…
- Art. 32a) Il pilota e gli altri membri del personale di governo di ogni aeromobile impiegato…
- Art. 33I certificati di navigabilita', le patenti di abilitazione e le licenze rilasciati o…
- Art. 34Per ogni aeromobile impiegato nella navigazione internazionale deve esser mantenuto un…
- Art. 35a) Le munizioni o i materiali di guerra non possono essere trasportati all'interno o al…
- Art. 36Ogni Stato contraente puo' proibire o regolare l'uso degli apparecchi fotografici da…
- Art. 37Ogni Stato contraente s'impegna a collaborare nell'assicurare il piu' alto grado…
- Art. 38Ogni Stato al quale riesca impossibile di conformarsi completamente con tale standard o…
- Art. 39a) Ogni aeromobile o parte di aeromobile, nei cui riguardi esista uno standard…
- Art. 40Nessun aeromobile o membro del personale, munito di certificati o di licenze annotati…
- Art. 41Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano agli aeromobili ed…
- Art. 42Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano al personale le cui licenze siano…
- Art. 43La presente Convenzione istituisce una organizzazione denominata Organizzazione per…
- Art. 44Scopi ed obbiettivi dell'Organizzazione sono di sviluppare i principi e la tecnica della…
- Art. 45La sede permanente dell'Organizzazione sara' determinata nella riunione finale…
- Art. 46La prima riunione dell'Assemblea sara' convocata dal Consiglio Interinale della suddetta…
- Art. 47L'Organizzazione godra' nel territorio di ogni Stato contraente della capacita' giuridica…
- Art. 48a) L'Assemblea si riunira' una volta all'anno e sara' convocata dal Consiglio in tempo e…
- Art. 49L'Assemblea avra' i seguenti poteri ed attribuzioni: a) eleggere ad ogni sessione il…
- Art. 50a) Il Consiglio sara' un organo permanente responsabile verso l'Assemblea. Sara' composto…
- Art. 51Il Consiglio eleggera' il proprio Presidente per un periodo di tre anni. Esso puo' essere…
- Art. 52Le decisioni del Consiglio richiedono l'approvazione della maggioranza dei propri membri…
- Art. 53Ogni Stato contraente puo' partecipare, senza voto, alla discussione, da parte del…
- Art. 54Il Consiglio deve: a) sottoporre all'Assemblea rapporti annuali b) eseguire le istruzioni…
- Art. 55Il Consiglio puo': a) ove utile e qualora l'esperienza lo abbia dimostrato auspicabile…
- Art. 56La Commissione per la Navigazione Aerea sara' composta di dodici membri designati dal…
- Art. 57La Commissione per la Navigazione Aerea deve: a) esaminare, e raccomandare al Consiglio…
- Art. 58Consiglio determinera', con l'osservanza delle norme stabilite dall'Assemblea e delle…
- Art. 59Il Presidente del Consiglio, il Segretario Generale, e l'altro personale non debbono ne'…
- Art. 60Ogni Stato contraente s'impegna nella misura permessagli dalla propria prassi…
- Art. 61Il Consiglio sottoporra' all'Assemblea un bilancio annuale, prospetti annuali dei conti e…
- Art. 62L'Assemblea puo' sospendere dal diritto di voto nell'Assemblea stessa e nel Consiglio…
- Art. 63Ogni Stato contraente si assumera' le spese della propria delegazione nell'Assemblea e la…
- Art. 64Per cioche riguarda le questioni aeree di sua competenza che interessino direttamente la…
- Art. 65Il Consiglio puo', in nome dell'Organizzazione, concludere accordi con gli altri…
- Art. 66a) L'Organizzazione esercitera' anche le funzioni assegnatele dall'Accordo sul Transito…
- Art. 67Ogni Stato contraente s'impegna a che le proprie aviolinee internazionali, conformemente…
- Art. 68Ogni Stato contraente puo', con l'osservanza delle disposizioni della presente…
- Art. 69Qualora il Consiglio sia dell'opinione che gli aeroporti o le altre installazioni di…
- Art. 70Nelle circostanze previste dalle disposizioni dell'articolo 69, uno Stato contraente puo'…
- Art. 71Qualora uno Stato contraente lo richieda, il Consiglio puo' accettare di fornire…
- Art. 72Ove sia necessario del terreno per le installazioni finanziate in tutto o in parte dal…
- Art. 73Nei limiti dei fondi messi a sua disposizione dall'Assemblea ai sensi del Capitolo XII…
- Art. 74Nei casi in cui il Consiglio, su richiesta di uno Stato contraente, anticipi fondi o…
- Art. 75Ogni Stato contraente puo' in qualsiasi momento liberarsi dalle obbligazioni contratte in…
- Art. 76I fondi, ottenuti dal Consiglio mediante il rimborso di cui all'art. 75 o provenienti dal…
- Art. 77Nessuna disposizione della presente Convenzione impedira' a due o piu' Stati contraenti…
- Art. 78Il Consiglio puo' suggerire agli Stati contraenti interessati di formare organizzazioni…
- Art. 79Uno Stato puo' partecipare ad organizzazioni per l'esercizio in comune o ad accordi di…
- Art. 80Ogni Stato contraente s'impegna, immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente…
- Art. 81Tutti gli accordi aeronautici esistenti all'entrata in vigore della presente Convenzione…
- Art. 82Gli Stati contraenti stabiliscono che la presente Convenzione abroghi tutte le…
- Art. 83Con l'osservanza, delle disposizioni dell'articolo precedente, ogni Stato contraente puo'…
- Art. 84Qualora un disaccordo fra due o piu' Stati contraenti, relativamente all'interpretazione…
- Art. 85Qualora uno Stato contraente parte in una controversia, in cui la decisione del Consiglio…
- Art. 86A meno che il Consiglio non decida diversamente, ogni decisione del Consiglio stesso…
- Art. 87Ogni Stato contraente s'impegna a non permettere, nello spazio al di sopra del proprio…
- Art. 88L'Assemblea sospendera' dal diritto di voto nell'Assemblea stessa e nel Consiglio ogni…
- Art. 89In caso di guerra, le disposizioni della presente Convenzione non limiteranno la liberta'…
- Art. 90a) L'adozione da parte del Consiglio degli Allegati indicati nell'art. 54, sottoparagrafo…
- Art. 91a) La presente Convenzione sara' sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli…
- Art. 92a) La presente Convenzione restera' aperta all'adesione dei membri delle Nazioni Unite…
- Art. 93Gli Stati diversi da quelli indicati nell'articolo 91 e 92 a), sotto condizione…
- Art. 94a) Ogni emendamento proposto alla presente Convenzione deve essere approvato da un voto…
- Art. 95a) Ogni Stato contraente puo' notificare la denunzia della presente Convenzione dopo tre…
- Art. 96Ai fini della presente Convenzione l'espressione: a) "Servizio aereo" significa qualsiasi…
