Il Consiglio eleggera' il proprio Presidente per un periodo di tre anni. Esso puo' essere rieletto. Esso non avra' diritto di voto. Il Consiglio eleggera' fra i propri membri uno o piu' Vice Presidenti i quali conserveranno il proprio diritto di voto anche quando fungeranno da Presidente. Il Presidente non sara' necessariamente scelto fra i rappresentanti dei membri del Consiglio; nel caso che sia eletto un tale rappresentante, il suo posto sara' considerato vacante e sara' colmato dallo Stato che era rappresentato. Attribuzioni del Presidente saranno:
- a)convocare il Consiglio, il Comitato per i Trasporti Aerei e la Commissione per la Navigazione Aerea;
- b)fungere da rappresentante del Consiglio; ed c) esercitare in nome del Consiglio le funzioni che questo gli assegni.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
