Il Consiglio eleggera' il proprio Presidente per un periodo di tre anni. Esso puo' essere rieletto. Esso non avra' diritto di voto. Il Consiglio eleggera' fra i propri membri uno o piu' Vice Presidenti i quali conserveranno il proprio diritto di voto anche quando fungeranno da Presidente. Il Presidente non sara' necessariamente scelto fra i rappresentanti dei membri del Consiglio; nel caso che sia eletto un tale rappresentante, il suo posto sara' considerato vacante e sara' colmato dallo Stato che era rappresentato. Attribuzioni del Presidente saranno:

  • a)convocare il Consiglio, il Comitato per i Trasporti Aerei e la Commissione per la Navigazione Aerea;
  • b)fungere da rappresentante del Consiglio; ed c) esercitare in nome del Consiglio le funzioni che questo gli assegni.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art51 · fonte del testo