Ogni Stato contraente s'impegna a non permettere, nello spazio al di sopra del proprio territorio, l'esercizio di un'aviolinea di uno Stato contraente, qualora il Consiglio abbia stabilito che l'aviolinea in questione non e' conforme ad una decisione definitiva emessa a norma del precedente articolo.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
