Ogni Stato al quale riesca impossibile di conformarsi completamente con tale standard o procedura internazionale, o di adattare pienamente i propri regolamenti o sistemi pratici con le modificazioni dello standard o della procedura internazionale, oppure che ritenga necessario di adottare regolamenti o sistemi pratici differenti in qualche particolare da quelli stabiliti da uno standard internazionale, notifichera' immediatamente all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale le differenze fra i propri metodi e quelli stabiliti dallo standard internazionale. Nel caso di emendamenti agli standards internazionali, ogni Stato, che non apporti le necessarie modifiche ai propri regolamenti o metodi, ne dara' notizia al Consiglio entro sessanta giorni dall'adozione dell'emendamento allo standard internazionale, oppure indichera' l'azione che si propone d'intraprendere. In tali casi il Consiglio notifichera' immediatamente a tutti gli altri Stati le differenze esistenti fra una o piu' caratteristiche di uno standard internazionale ed il sistema corrispondente in uso in tale Stato.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
