Ogni Stato contraente avra' il diritto di rifiutare agli aeromobili di altri Stati contraenti il permesso di imbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merce, trasportati dietro compenso o dietro noleggio e destinati ad un altro punto del proprio territorio. Ogni Stato contraente s'impegna a non concludere accordi che specificamente concedano, su una base di esclusivita', un simile privilegio ad un altro Stato o ad una aviolinea di un altro Stato, ed a non ottenere un tale privilegio esclusivo da un altro Stato.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
