Ogni Stato contraente conviene di prendere effettive misure onde prevenire la propagazione, attraverso la navigazione aerea, del colera, del tifo (epidemico), del vaiolo, della febbre gialla, della peste e di quelle altre malattie contagiose che gli Stati contraenti di volta in volta decidano di designare, ed a tal fine gli Stati contraenti si manterranno in stretto contatto con gli uffici incaricati delle regolamentazioni internazionali delle misure sanitarie da applicare agli aeromobili. Tali contatti non pregiudicheranno l'applicazione delle convenzioni internazionali esistenti in materia, e di cui gli Stati contraenti possano far parte.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art14 · fonte del testo