Ogni Stato contraente si assumera' le spese della propria delegazione nell'Assemblea e la rimunerazione, il viaggio e le altre spese delle persone da esso nominate a prestar servizio nel Consiglio, e di quelle nominate o incaricate di rappresentarlo in qualsiasi comitato o commissione sussidiari dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
