Ogni stato contraente, nei limiti del possibile, s'impegna:

  • a)a stabilire, nel proprio territorio, aeroporti, servizi radio, servizi meteorologici ed altre installazioni per la navigazione aerea al fine di facilitare la navigazione aerea internazionale, in conformita' al modello ed ai sistemi raccomandati o stabiliti di volta in volta in applicazione della presente Convenzione;
  • b)ad adottare e porre in funzione gli adatti sistemi standardizzati di procedura per le comunicazioni, di codici, di marche, di segnalazione, di illuminazione e di altri metodi e regole pratiche, che potranno essere di volta in volta raccomandati o stabiliti in applicazione della presente Convenzione;
  • c)a collaborare alle misure internazionali tendenti ad assicurare la pubblicazione di mappe e carte aeronautiche in conformita' ai modelli che potranno essere di volta in volta raccomandati o stabiliti in applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art28 · fonte del testo