La Commissione per la Navigazione Aerea deve:

  • a)esaminare, e raccomandare al Consiglio, per la adozione, le modifiche da apportare agli Allegati alla presente Convenzione;
  • b)istituire sottocommissioni tecniche in cui ogni Stato contraente che lo desideri possa essere rappresentato;
  • c)dare al Consiglio pareri relativamente alla raccolta ed alla comunicazione agli Stati contraenti di tutte le informazioni che consideri necessarie ed utili al progresso della navigazione aerea.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art57 · fonte del testo