La Commissione per la Navigazione Aerea deve:
- a)esaminare, e raccomandare al Consiglio, per la adozione, le modifiche da apportare agli Allegati alla presente Convenzione;
- b)istituire sottocommissioni tecniche in cui ogni Stato contraente che lo desideri possa essere rappresentato;
- c)dare al Consiglio pareri relativamente alla raccolta ed alla comunicazione agli Stati contraenti di tutte le informazioni che consideri necessarie ed utili al progresso della navigazione aerea.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
