Ogni Stato contraente s'impegna a provvedere alle misure di assistenza, nel limite del possibile, per gli aeromobili in pericolo nel proprio territorio, ed a permettere, sotto il controllo delle proprie autorita', che i proprietari degli aeromobili o le autorita' dello Stato in cui gli aeromobili stessi siano registrati, provvedano a' quelle misure di assistenza che possano esser rese necessarie dalle circostanze. Ogni Stato contraente, che abbia intrapreso ricerche di aeromobili scomparsi, collaborera' a quelle misure coordinate che possano esser raccomandate di volta in volta in applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art25 · fonte del testo