Ogni aeromobile di uno Stato contraente, impiegato nella navigazione internazionale, deve portare i seguenti documenti, conformemente alle condizioni prescritte nella presente Convenzione:
- a)il proprio certificato di registrazione;
- b)il proprio certificato di navigabilita';
- c)le regolari licenze per ogni membro dell'equipaggio;
- d)il proprio libro di bordo;
- e)se e' fornito di apparecchio radio, la licenza della stazione radio di bordo;
- f)se trasporta passeggeri, una lista dei loro nomi coi luoghi d'imbarco e di destinazione;
- g)se trasporta merce, una dichiarazione esplicita e dettagliata della merce stessa.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
