Ogni aeromobile di uno Stato contraente, impiegato nella navigazione internazionale, deve portare i seguenti documenti, conformemente alle condizioni prescritte nella presente Convenzione:

  • a)il proprio certificato di registrazione;
  • b)il proprio certificato di navigabilita';
  • c)le regolari licenze per ogni membro dell'equipaggio;
  • d)il proprio libro di bordo;
  • e)se e' fornito di apparecchio radio, la licenza della stazione radio di bordo;
  • f)se trasporta passeggeri, una lista dei loro nomi coi luoghi d'imbarco e di destinazione;
  • g)se trasporta merce, una dichiarazione esplicita e dettagliata della merce stessa.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art29 · fonte del testo