Tutti gli accordi aeronautici esistenti all'entrata in vigore della presente Convenzione, fra uno Stato contraente ed un altro Stato, oppure fra un'aviolinea di uno Stato contraente ed un altro Stato o l'aviolinea di un altro Stato, dovranno essere immediatamente registrati al Consiglio.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
