Ogni Stato contraente s'impegna a fornire dietro domanda ad ogni altro Stato contraente od alla Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale, le informazioni riguardanti la registrazione e la proprieta' di ogni aeromobile registrato in tale Stato. Inoltre, ogni Stato contraente fornira' all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale, con le norme da questa prescritte, rapporti il piu' possibile particolareggiati riguardanti la proprieta' ed il controllo degli aeromobili registrati in tale Stato ed abitualmente impiegati nella navigazione aerea internazionale. I dati cosi' ottenuti dall'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale saranno da questa posti a disposizione degli altri Stati contraenti che lo richiedano.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
