Ogni Stato contraente conviene di adottare, mediante speciali regolamenti od in altro modo, tutte le misure possibili atte ad assicurare ed accelerare la navigazione aerea fra i territori degli Stati contraenti, e ad evitare agli aeromobili, agli equipaggi, ai passeggeri ed alla merce ritardi non indispensabili, specialmente nell'applicazione delle leggi relative all'immigrazione, alla quarantena, alla dogana ed all'uscita.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
