Con l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione, le leggi ed i regolamenti di uno Stato contraente relativi all'ingresso ed all'uscita dal proprio territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale, ovvero all'uso ed alla navigazione di tali aeromobili entro il proprio territorio, si applicheranno agli aeromobili di tutti gli Stati contraenti senza distinzione di nazionalita' e saranno osservati da tali aeromobili al loro arrivo, o alla loro partenza o durante la loro presenza nel territorio di tale Stato.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art11 · fonte del testo