Nessun aeromobile o membro del personale, munito di certificati o di licenze annotati come sopra, potra' partecipare alla navigazione internazionale senza il permesso dello Stato o degli Stati nel cui territorio penetri. La registrazione o l'uso, di tale aeromobile o di tale parte certificata di aeromobile, in uno Stato diverso da quello in cui sia avvenuta l'originaria certificazione sono lasciati a discrezione dello Stato in cui tale aeromobile o parte di aeromobile sia importata.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art40 · fonte del testo