Nessun aeromobile o membro del personale, munito di certificati o di licenze annotati come sopra, potra' partecipare alla navigazione internazionale senza il permesso dello Stato o degli Stati nel cui territorio penetri. La registrazione o l'uso, di tale aeromobile o di tale parte certificata di aeromobile, in uno Stato diverso da quello in cui sia avvenuta l'originaria certificazione sono lasciati a discrezione dello Stato in cui tale aeromobile o parte di aeromobile sia importata.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
