Ogni Stato contraente conviene che tutti gli aeromobili degli altri Stati contraenti, che non siano impiegati in servizi aerei internazionali registrati, hanno diritto, a condizione di osservare le norme della presente Convenzione, di compiere voli entro il proprio territorio o di traversarlo senza fermarvisi e di farvi sosta per scopi non commerciali, senza la necessita' di ottenere un permesso preventivo, fermo restando il diritto dello Stato sorvolato di richiederne l'atterraggio. Tuttavia ogni Stato contraente si riserva il diritto, per ragioni di sicurezza di volo, di richiedere che gli aeromobili, che abbiano l'intenzione di sorvolare regioni inaccessibili o senza adeguate installazioni di navigazione aerea, segnano determinate rotte oppure ottengano speciale permesso per tali voli. Tali aeromobili, se impiegati nel trasporto di passeggeri, di merce o di posta dietro compenso o dietro noleggio in servizi aerei internazionali diversi da quelli registrati, potranno anche, a condizione di osservare le disposizioni dell'art. 7, avere il privilegio di imbarcare o sbarcare passeggeri, merce o posta, fermo restando il diritto dello Stato, in cui tale imbarco o sbarco abbia luogo, di porre quelle norme, condizioni o limitazioni che ritenga desiderabili.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
