Art. 1 — Traduzione
[1]Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale
[2]PREAMBOLO
[3]Considerato che il futuro sviluppo dell'aviazione civile internazionale puo' notevolmente contribuire a creare e mantenere l'amicizia e la comprensione fra le nazioni ed i popoli del mondo, mentre che ogni abuso al riguardo puo' significare un pericolo per la sicurezza generale; e Considerato che e' desiderabile evitare ogni contrasto e promuovere quella cooperazione fra le nazioni ei i popoli da cui dipende la Pace del mondo; I sottosegnati Governi, avendo convenuto su certi principi ed accordi al fine di facilitare lo sviluppo dell'aviazione civile internazionale in modo sicuro ed ordinato e di stabilire i servizi dei trasporti aerei internazionali sulla base dell'eguaglianza delle possibilita' e di un esercizio sano ed economico; Hanno a tal fine concluso la presente Convenzione:
[4]Art. 1
[5]Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato ha la completa ed esclusiva sovranita' sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
