[1]Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

[2]PREAMBOLO

[3]Considerato che il futuro sviluppo dell'aviazione civile internazionale puo' notevolmente contribuire a creare e mantenere l'amicizia e la comprensione fra le nazioni ed i popoli del mondo, mentre che ogni abuso al riguardo puo' significare un pericolo per la sicurezza generale; e Considerato che e' desiderabile evitare ogni contrasto e promuovere quella cooperazione fra le nazioni ei i popoli da cui dipende la Pace del mondo; I sottosegnati Governi, avendo convenuto su certi principi ed accordi al fine di facilitare lo sviluppo dell'aviazione civile internazionale in modo sicuro ed ordinato e di stabilire i servizi dei trasporti aerei internazionali sulla base dell'eguaglianza delle possibilita' e di un esercizio sano ed economico; Hanno a tal fine concluso la presente Convenzione:

[4]Art. 1

[5]Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato ha la completa ed esclusiva sovranita' sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art1 · fonte del testo