Salvo il caso in cui, a norma della presente Convenzione o per speciale autorizzazione, un aeromobile abbia il permesso di traversare il territorio di uno stato contraente senza atterrarvi, ogni aeromobile che penetri sul territorio di uno Stato contraente, qualora i regolamenti di tale Stato lo richiedano, dovra' atterrare in un aeroporto designato da quello Stato, per fini doganali o per altre ispezioni. Nel lasciare il territorio di uno Stato contraente, tali aeromobili dovranno partire da un aeroporto doganale, designato egualmente. Le caratteristiche di tutti gli aeroporti doganali designati saranno pubblicate dallo Stato e trasmesse all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale stabilita dalla Parte II della presente Convenzione, per essere comunicate a tutti gli altri Stati contraenti.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art10 · fonte del testo