I fondi, ottenuti dal Consiglio mediante il rimborso di cui all'art. 75 o provenienti dal versamento degli interessi e dall'ammortamento di cui all'art. 74, nel caso di anticipi originariamente versati dagli Stati di cui all'art. 73, dovranno essere restituiti agli Stati cui erano originariamente ripartiti in proporzione dell'assegnazione determinata dal Consiglio.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
