I fondi, ottenuti dal Consiglio mediante il rimborso di cui all'art. 75 o provenienti dal versamento degli interessi e dall'ammortamento di cui all'art. 74, nel caso di anticipi originariamente versati dagli Stati di cui all'art. 73, dovranno essere restituiti agli Stati cui erano originariamente ripartiti in proporzione dell'assegnazione determinata dal Consiglio.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art76 · fonte del testo