Nei limiti dei fondi messi a sua disposizione dall'Assemblea ai sensi del Capitolo XII, il Consiglio puo' provvedere alle spese correnti, ai fini del presente Capitolo, Per mezzo dei fondi generali dell'Organizzazione. Il Consiglio ripartira' i capitali richiesti ai fini del presente Capitolo in proporzioni precedentemente concordate per un periodo di tempo ragionevole fra gli Stati contraenti che vi consentano e le cui aviolinee usino le installazioni. Il Consiglio puo' anche ripartire fra gli Stati che vi consentano i fondi di esercizio che siano necessari.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art73 · fonte del testo