Nei limiti dei fondi messi a sua disposizione dall'Assemblea ai sensi del Capitolo XII, il Consiglio puo' provvedere alle spese correnti, ai fini del presente Capitolo, Per mezzo dei fondi generali dell'Organizzazione. Il Consiglio ripartira' i capitali richiesti ai fini del presente Capitolo in proporzioni precedentemente concordate per un periodo di tempo ragionevole fra gli Stati contraenti che vi consentano e le cui aviolinee usino le installazioni. Il Consiglio puo' anche ripartire fra gli Stati che vi consentano i fondi di esercizio che siano necessari.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
