Nei casi in cui il Consiglio, su richiesta di uno Stato contraente, anticipi fondi o fornisca in tutto od in parte gli aeroporti o altre installazioni, l'accordo puo' provvedere, col consenso Ai tale Stato, all'assistenza tecnica nella direzione e nell'esercizio degli aeroporti e delle altre installazioni stesse, ed al pagamento, per mezzo delle entrate derivanti dall'esercizio di tali aeroporti ed altre installazioni, delle spese di esercizio degli aeroporti degli interessi e dell'ammortamento.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art74 · fonte del testo