• a)Ogni emendamento proposto alla presente Convenzione deve essere approvato da un voto dei due terzi dell'Assemblea ed entrera' quindi in vigore, nei riguardi degli Stati che abbiano ratificato tali emendamenti, quando siano stati ratificati dal numero di Stati contraenti stabilito dall'Assemblea. Il numero cosi' stabilito non deve essere inferiore ai due terzi del numero complessivo degli Stati contraenti.
  • b)Qualora ritenga che l'emendamento sia di natura tale da giustificare tale misura, l'Assemblea, nella propria risoluzione che ne raccomanda l'adozione, puo' stabilire che ogni Stato che non abbia ratificato entro un determinato periodo dall'entrata in vigore dell'emendamento cessa percio' di essere membro dell'Organizzazione e parte nella presente Convenzione.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art94 · fonte del testo