Ogni Stato contraente s'impegna a collaborare nell'assicurare il piu' alto grado possibile di uniformita' nei regolamenti nei modelli, nelle procedure e nell'organizzazione relativi agli aeromobili, al personale, alle rotte aeree ed ai servizi ausiliari, in tutti i casi in cui tale uniformita' faciliti e migliori la navigazione aerea. A tal fine l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale adottera' e, se necessario, modifichera' di volta in volta, gli standards internazionali ed i sistemi pratici e le procedure raccomandate, relativi:

  • a)ai sistemi di comunicazioni e all'assistenza alla navigazione aerea, ivi comprese le segnalazioni a terra;
  • b)alle caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio;
  • c)alle regole dell'aria ed ai sistemi pratici di controllo sul traffico aereo;
  • d)alle licenze del personale di governo e dei meccanici;
  • e)alla navigabilita' degli aeromobili;
  • f)alla registrazione ed identificazione degli aeromobili;
  • g)alla raccolta ed allo scambio di informazioni meteorologiche;
  • h)ai libri di bordo;
  • i)alle mappe e carte aeronautiche;
  • j)alle procedure di dogana e d'immigrazione;
  • k)agli aeromobili in pericolo ed all'inchiesta sugli incidenti; ed inoltre a quelle altre, materie, connesse con la sicurezza, la regolarita' e l'efficienza della navigazione aerea, che si dimostrino di volta in volta opportune.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art37 · fonte del testo