Ogni Stato contraente s'impegna a collaborare nell'assicurare il piu' alto grado possibile di uniformita' nei regolamenti nei modelli, nelle procedure e nell'organizzazione relativi agli aeromobili, al personale, alle rotte aeree ed ai servizi ausiliari, in tutti i casi in cui tale uniformita' faciliti e migliori la navigazione aerea. A tal fine l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale adottera' e, se necessario, modifichera' di volta in volta, gli standards internazionali ed i sistemi pratici e le procedure raccomandate, relativi:
- a)ai sistemi di comunicazioni e all'assistenza alla navigazione aerea, ivi comprese le segnalazioni a terra;
- b)alle caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio;
- c)alle regole dell'aria ed ai sistemi pratici di controllo sul traffico aereo;
- d)alle licenze del personale di governo e dei meccanici;
- e)alla navigabilita' degli aeromobili;
- f)alla registrazione ed identificazione degli aeromobili;
- g)alla raccolta ed allo scambio di informazioni meteorologiche;
- h)ai libri di bordo;
- i)alle mappe e carte aeronautiche;
- j)alle procedure di dogana e d'immigrazione;
- k)agli aeromobili in pericolo ed all'inchiesta sugli incidenti; ed inoltre a quelle altre, materie, connesse con la sicurezza, la regolarita' e l'efficienza della navigazione aerea, che si dimostrino di volta in volta opportune.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
