- a)Il Consiglio sara' un organo permanente responsabile verso l'Assemblea. Sara' composto da 21 Stati con traenti eletti dall'Assemblea. Elezioni saranno tenute nella prima riunione dell'Assemblea, ed in seguito ogni tre anni, ed i membri del Consiglio in tal modo eletti resteranno in carica fino alle elezioni successive.
- b)Nell'eleggere i membri del Consiglio, l'Assemblea dara' un'adeguata rappresentanza: 1° agli Stati di primaria importanza nei trasporti aerei; 2° agli Stati non altrimenti rappresentati i quali contribuiscano nel modo piu' largo all'approvvigionamento dei mezzi necessari alla navigazione aerea civile internazionale; ed 3° agli Stati non altrimenti rappresentati la cui designazione assicuri che tutte le maggiori aeree geografiche del mondo siano rappresentate nel Consiglio. Ogni vacanza nel Consiglio sara' colmata al piu' presto possibile dall'Assemblea; ogni Stato contraente eletto in tal modo restera' in funzione fino allo spirare del termine del suo predecessore.
- c)Nessun rappresentante di uno Stato contraente nel Consiglio puo' essere attivamente associato ne' finanziariamente interessato nell'esercizio di un servizio aereo internazionale.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
