- a)Gli aeromobili di ciascuno degli Stati contraenti possono trasportare apparecchi radio-trasmittenti, all'interno o al di sopra del territorio di un altro Stato contraente, solo nel caso in cui lo Stato nel quale essi siano registrati abbia rilasciato, attraverso le sue autorita' competenti, una licenza per l'installazione e l'utilizzazione di tali apparecchi. L'uso di apparecchi radiotrasmittenti nel territorio dello Stato contraente sorvolato dev'essere conforme ai regolamenti prescritti da tale Stato.
- b)Gli apparecchi radio-trasmittenti possono essere usati solo dai membri dell'equipaggio di bordo che siano forniti di speciale licenza a tal fine rilasciata dalle autorita' competenti dello Stato in cui gli aeromobili siano registrati.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
