• a)Gli aeromobili in volo per, da o attraverso il territorio di un altro Stato contraente saranno temporaneamente esenti da dazi, fermi restando i regolamenti doganali di tale Stato. Il carburante, gli olii lubrificanti, i pezzi di ricambio, l'equipaggiamento normale e le provviste che si trovino a bordo di un aeromobile di uno Stato contraente, all'arrivo nel territorio di un altro Stato contraente e che restino a bordo fino alla partenza dal territorio di tale Stato, saranno esenti da dazi doganali, da tasse di ispezione o da simili dazi ed oneri nazionali o locali. Tale esenzione non si applichera' alle quantita' od agli articoli scaricati, salve le disposizioni doganali dello Stato che possano richiedere che essi siano posti sotto sorveglianza doganale.
  • b)Le parti di ricambio e l'equipaggiamento importati nel territorio di uno Stato contraente per essere montati o usati sugli aeromobili di un altro Stato contraente impiegati nella navigazione aerea internazionale, saranno esenti da dazi doganali, fermi restando i regolamenti dello Stato interessato che possono disporre che tali articoli siano posti sotto la sorveglianza ed il controllo doganale.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art24 · fonte del testo