Ogni Stato contraente s'impegna a che le proprie aviolinee internazionali, conformemente alle prescrizioni stabilite dal Consiglio, depositino al Consiglio stesso rapporti sul traffico, statistiche sui costi e rendiconti finanziari che indichino, fra l'altro, l'ammontare e l'origine di tutte le entrate.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art67 · fonte del testo