Ogni Stato contraente s'impegna a che le proprie aviolinee internazionali, conformemente alle prescrizioni stabilite dal Consiglio, depositino al Consiglio stesso rapporti sul traffico, statistiche sui costi e rendiconti finanziari che indichino, fra l'altro, l'ammontare e l'origine di tutte le entrate.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
