Ove sia necessario del terreno per le installazioni finanziate in tutto o in parte dal Consiglio, su richiesta di uno Stato contraente, tale Stato provvedera' il terreno stesso, trattenendosene, se lo desideri, i diritti, oppure ne facilitera' l'uso da parte del Consiglio a condizioni giuste e ragionevoli ed in conformita' con le proprie leggi.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art72 · fonte del testo