Ove sia necessario del terreno per le installazioni finanziate in tutto o in parte dal Consiglio, su richiesta di uno Stato contraente, tale Stato provvedera' il terreno stesso, trattenendosene, se lo desideri, i diritti, oppure ne facilitera' l'uso da parte del Consiglio a condizioni giuste e ragionevoli ed in conformita' con le proprie leggi.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
