I certificati di navigabilita', le patenti di abilitazione e le licenze rilasciati o convalidati dallo Stato contraente in cui l'aeromobile sia registrato, saranno riconosciuti validi dagli altri Stati contraenti, purche' le condizioni a cui tali certificati o licenze sono rilasciati o convalidati siano eguali o superiori allo standard minimo che di volta in volta puo' essere stabilito in applicazione della presente Convenzione.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
