I certificati di navigabilita', le patenti di abilitazione e le licenze rilasciati o convalidati dallo Stato contraente in cui l'aeromobile sia registrato, saranno riconosciuti validi dagli altri Stati contraenti, purche' le condizioni a cui tali certificati o licenze sono rilasciati o convalidati siano eguali o superiori allo standard minimo che di volta in volta puo' essere stabilito in applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art33 · fonte del testo