Ogni Stato contraente s'impegna nella misura permessagli dalla propria prassi costituzionale, ad accordare al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale ed all'altro personale dell'Organizzazione, le immunita' ed i privilegi che sono concessi al personale corrispondente delle altre organizzazioni pubbliche internazionali. Qualora intervenga, un accordo internazionale generale sulle immunita' ed i privilegi dei funzionari internazionali, le immunita' ed i privilegi accordati al Presidente, al Segretario Generale, ed all'altro personale dell'Organizzazione, si uniformeranno alle immunita', ed ai privilegi accordati da tale accordo internazionale generale.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
