Nessuna disposizione della presente Convenzione impedira' a due o piu' Stati contraenti di costituire organizzazioni per l'esercizio in comune dei trasporti aerei oppure aziende internazionali di esercizio, ne' di mettere in pool i propri servizi aerei su qualsiasi rotta o in qualsiasi regione; pero' tali organizzazioni o aziende e tali servizi riuniti saranno soggetti a tutte le disposizioni della presente Convenzione, ivi comprese quelle relative alla registrazione degli accordi col Consiglio. Il Consiglio determinera' in qual modo le disposizioni della presente Convenzione relative alla nazionalita' degli aeromobili si applicheranno gli aeromobili impiegati dalle aziende internazionali di esercizio.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art77 · fonte del testo