Il Presidente del Consiglio, il Segretario Generale, e l'altro personale non debbono ne' richiedere ne' ricevere istruzioni, relativamente all'esercizio delle proprie funzioni, da alcuna autorita' al di fuori dell'Organizzazione. Ogni Stato contraente s'impegna pienamente a rispettare il carattere internazionale delle funzioni di tale personale ed a non cercare d'influenzare nessuno dei propri cittadini nell'esercizio delle loro funzioni.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art59 · fonte del testo