Il Presidente del Consiglio, il Segretario Generale, e l'altro personale non debbono ne' richiedere ne' ricevere istruzioni, relativamente all'esercizio delle proprie funzioni, da alcuna autorita' al di fuori dell'Organizzazione. Ogni Stato contraente s'impegna pienamente a rispettare il carattere internazionale delle funzioni di tale personale ed a non cercare d'influenzare nessuno dei propri cittadini nell'esercizio delle loro funzioni.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
