Ogni Stato contraente si impegna ad adottare misure atte ad assicurare che tutti gli aeromobili che sorvolino il proprio territorio o vi compiano manovre cosi' come tutti gli aeromobili che portino la propria marca di nazionalita', dovunque si trovino, si conformino alle norme ed al regolamenti ivi in vigore relativi al volo ed alle manovre degli aeromobili. Ogni Stato contraente s'impegna a mantenere la propria regolamentazione al riguardo il piu' possibile conforme a quella di volta in volta stabilita in applicazione della presente Convenzione. Sull'alto mare, si applicheranno le norme stabilite dalla presente Convenzione. Ogni Stato contraente s'impegna a perseguire tutte le persone che violino i regolamenti applicabili.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art12 · fonte del testo