Costituzione
Costituzione
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
- Articoli
- 139
- Parti
- 2
I più visti su Google:Art. 39
In questa pagina
Sezioni della Costituzione
Principi fondamentaliArt. 1 – 12
Parte IDiritti e doveri dei cittadiniArt. 13 – 54
Parte IIOrdinamento della RepubblicaArt. 55 – 139
Disposizioni transitorie e finaliDisp. I – XVIII
Immagini illustrative generate con IA: non ritraggono luoghi o fatti reali.
Tutti gli articoli della Costituzione
Principi fondamentali
- Art. 1L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al…
- Art. 2La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo…
- Art. 3Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza…
- Art. 4La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni…
- Art. 5La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei…
- Art. 6La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
- Art. 7Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani…
- Art. 8Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni…
- Art. 9La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica…
- Art. 10L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale…
- Art. 11L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e…
- Art. 12La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande…
Parte I — Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I — Rapporti civiliartt. 13-28
- Art. 13La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di…
- Art. 14Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o…
- Art. 15La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione…
- Art. 16Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio…
- Art. 17I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche…
- Art. 18I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che…
- Art. 19Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi…
- Art. 20Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od…
- Art. 21Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo…
- Art. 22Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della…
- Art. 23Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
- Art. 24Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi…
- Art. 25Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può…
- Art. 26L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente…
- Art. 27La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla…
- Art. 28I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente…
Titolo II — Rapporti etico-socialiartt. 29-34
- Art. 29La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul…
- Art. 30È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati…
- Art. 31La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della…
- Art. 32La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della…
- Art. 33L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le…
- Art. 34La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è…
Titolo III — Rapporti economiciartt. 35-47
- Art. 35La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione…
- Art. 36Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del…
- Art. 37La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni…
- Art. 38Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto…
- Art. 39L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se…
- Art. 40Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
- Art. 41L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità…
- Art. 42La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a…
- Art. 43A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante…
- Art. 44Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti…
- Art. 45La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e…
- Art. 46Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze…
- Art. 47La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina…
Titolo IV — Rapporti politiciartt. 48-54
- Art. 48Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il…
- Art. 49Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con…
- Art. 50Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti…
- Art. 51Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e…
- Art. 52La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio…
- Art. 53Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità…
- Art. 54Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la…
Parte II — Ordinamento della Repubblica
Titolo I — Il Parlamentoartt. 55-82
Sezione I — Le Camere
- Art. 55Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il…
- Art. 56La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati…
- Art. 57Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla…
- Art. 58I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto .... Sono eleggibili a senatori…
- Art. 59È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica…
- Art. 60La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La…
- Art. 61Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle…
- Art. 62Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre…
- Art. 63Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza…
- Art. 64Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti…
- Art. 65La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di…
- Art. 66Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause…
- Art. 67Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza…
- Art. 68I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse…
- Art. 69I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II — La formazione delle leggi
- Art. 70La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
- Art. 71L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli…
- Art. 72Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento…
- Art. 73Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione…
- Art. 74Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato…
- Art. 75È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una…
- Art. 76L'esercizio della funzione legislativa non puo essere delegato al Governo se non con…
- Art. 77Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di…
- Art. 78Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
- Art. 79L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei…
- Art. 80Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di…
- Art. 81Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo…
- Art. 82Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo…
Titolo II — Il Presidente della Repubblicaartt. 83-91
- Art. 83Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri…
- Art. 84Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta…
- Art. 85Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il…
- Art. 86Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle…
- Art. 87Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può…
- Art. 88Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o…
- Art. 89Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri…
- Art. 90Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio…
- Art. 91Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di…
Titolo III — Il Governoartt. 92-100
Sezione I — Il Consiglio dei ministri
- Art. 92Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che…
- Art. 93Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni…
- Art. 94Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la…
- Art. 95Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è…
- Art. 96Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica…
Sezione II — La Pubblica Amministrazione
Titolo IV — La Magistraturaartt. 101-113
Sezione I — Ordinamento giurisdizionale
- Art. 101La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla…
- Art. 102La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati…
- Art. 103Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione…
- Art. 104La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il…
- Art. 105Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento…
- Art. 106Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario…
- Art. 107I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né…
- Art. 108Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La…
- Art. 109L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
- Art. 110Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro…
Sezione II — Norme sulla giurisdizione
Titolo V — Le regioni, le provincie, i comuniartt. 114-133
- Art. 114La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle…
- Art. 115senza rubricaabrogato
- Art. 116Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e…
- Art. 117La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della…
- Art. 118Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne…
- Art. 119I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di…
- Art. 120La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le…
- Art. 121Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il…
- Art. 122Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e…
- Art. 123Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la…
- Art. 124senza rubricaabrogato
- Art. 125COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3. Nella Regione sono…
- Art. 126Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del…
- Art. 127Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione…
- Art. 128senza rubricaabrogato
- Art. 129senza rubricaabrogato
- Art. 130senza rubricaabrogato
- Art. 131Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Marche; Valle d'Aosta; Lazio; Lombardia…
- Art. 132Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di…
- Art. 133Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie…
Titolo VI — Garanzie costituzionaliartt. 134-139
Sezione I — La Corte costituzionale
- Art. 134La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità…
- Art. 135La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal…
- Art. 136Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto…
- Art. 137Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità…
