Qualora uno Stato contraente lo richieda, il Consiglio puo' accettare di fornire, provvedere di personale, mantenere ed amministrare in tutto o in parte gli aeroporti e le altre installazioni di navigazione aerea, ivi inclusi i servizi radio e meteorologici, necessari nel suo territorio all'esercizio sicuro, regolare, efficiente ed economico dei servizi aerei internazionali degli altri Stati contraenti, e puo' stabilire oneri giusti e ragionevoli per l'uso delle installazioni fornite.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art71 · fonte del testo