Qualora uno Stato contraente lo richieda, il Consiglio puo' accettare di fornire, provvedere di personale, mantenere ed amministrare in tutto o in parte gli aeroporti e le altre installazioni di navigazione aerea, ivi inclusi i servizi radio e meteorologici, necessari nel suo territorio all'esercizio sicuro, regolare, efficiente ed economico dei servizi aerei internazionali degli altri Stati contraenti, e puo' stabilire oneri giusti e ragionevoli per l'uso delle installazioni fornite.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
