Il Consiglio sottoporra' all'Assemblea un bilancio annuale, prospetti annuali dei conti e previsioni di tutte le entrate e spese. L'Assemblea votera' il bilancio con le modificazioni che le sembrera' opportuno prescrivere, e, fatta eccezione per i contributi consentiti dagli Stati che a norma del Capitolo XV, distribuira' le spese dell'Organizzazione fra gli Stati contraenti secondo un criterio da essa di volta in volta stabilito.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art61 · fonte del testo