Il Consiglio sottoporra' all'Assemblea un bilancio annuale, prospetti annuali dei conti e previsioni di tutte le entrate e spese. L'Assemblea votera' il bilancio con le modificazioni che le sembrera' opportuno prescrivere, e, fatta eccezione per i contributi consentiti dagli Stati che a norma del Capitolo XV, distribuira' le spese dell'Organizzazione fra gli Stati contraenti secondo un criterio da essa di volta in volta stabilito.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
