Nel caso di un incidente avvenuto ad un aeromobile di uno Stato contraente e che abbia provocato morte o gravi danni, oppure che sia indice di gravi difetti tecnici dell'aeromobile o delle installazioni per la navigazione aerea, lo Stato in cui e' avvenuto l'incidente promuovera' un'inchiesta sulle circostanze dell'incidente stesso, in conformita', per quanto le proprie leggi lo permettano, con la procedura raccomandata dall'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. Lo Stato in cui l'aeromobile e' registrato avra' la possibilita' di Inviare osservatori ad assistere alla inchiesta e lo Stato che terra' tale inchiesta comunichera' a quello il rapporto sull'argomento e le conclusioni relative.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
