- a)Le munizioni o i materiali di guerra non possono essere trasportati all'interno o al di sopra del territorio di uno Stato da un aeromobile impiegato nella navigazione internazionale, se non col permesso di tale Stato. Ogni Stato determinera' mediante regolamenti cio' che costituisce munizioni o materiale bellico ai sensi del presente articolo, tenendo in debito conto, ai fini dell'uniformita', le raccomandazioni che l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale puo' fare di volta in volta.
- b)Ogni Stato contraente si riserva il diritto, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, di regolare o proibire il trasporto, all'interno o al di sopra del proprio territorio, di articoli diversi da quelli numerati nel paragrafo a) a condizione che non sia fatta nessuna distinzione a tale riguardo fra i propri aeromobili impiegati nella navigazione internazionale e gli aeromobili degli altri Stati impiegati egualmente, ed inoltre a condizione che non sia imposta nessuna restrizione che possa ostacolare il trasporto e l'uso sugli aeromobili degli apparecchi necessari alla manovra od alla navigazione od alla sicurezza del personale o dei passeggeri.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
