Ogni Stato contraente s'impegna, per quanto praticamente possibile, a stabilire per la dogana e l'immigrazione relative alla navigazione aerea internazionale una procedura conforme ai sistemi pratici che possano essere stabiliti o raccomandati di volta in volta in applicazione della presente Convenzione. Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere interpretata come un ostacolo alla costituzione di aeroporti franchi.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
