A meno che il Consiglio non decida diversamente, ogni decisione del Consiglio stesso, sulla conformita' dell'esercizio di un'aviolinea internazionale alle disposizioni della presente Convenzione, restera' in vigore finche' non venga annullata in appello. Per ogni altra materia, le decisioni del Consiglio, se appellate, resteranno sospese fino alla decisione dell'appello. Le decisioni della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e di un tribunale arbitrale saranno definitive ed impegnative.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art86 · fonte del testo