Ogni Stato contraente puo' partecipare, senza voto, alla discussione, da parte del Consiglio e dei suoi comitati e commissioni, di qualsiasi questione che tocchi in modo particolare i propri interessi. Nessun membro del Consiglio puo' votare quando sia in esame da parte del Consiglio stesso una controversia in cui esso sia parte.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
