Ogni Stato contraente puo' partecipare, senza voto, alla discussione, da parte del Consiglio e dei suoi comitati e commissioni, di qualsiasi questione che tocchi in modo particolare i propri interessi. Nessun membro del Consiglio puo' votare quando sia in esame da parte del Consiglio stesso una controversia in cui esso sia parte.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art53 · fonte del testo