- a)Il pilota e gli altri membri del personale di governo di ogni aeromobile impiegato nella navigazione internazionale saranno provvisti di patenti di abilitazione e di licenze rilasciate o convalidate dallo Stato in cui l'aeromobile stesso e' registrato.
- b)Ogni Stato contraente si riserva il diritto di rifiutare ai fini del sorvolo del proprio territorio, il riconoscimento, alle patenti di abilitazione ed alle licenze conferite ad uno dei propri cittadini da parte di un altro Stato contraente.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
