Uno Stato puo' partecipare ad organizzazioni per l'esercizio in comune o ad accordi di pool, sia mediante i propri organi governativi, sia attraverso una o piu' compagnie aeree designate dal proprio governo. Tali compagnie, a discrezione dello Stato interessato, possono essere in tutto o in parte di proprieta' dello Stato ovvero di proprieta' privata.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art79 · fonte del testo