Le leggi ed i regolamenti di uno Stato contraente relativi all'ingresso o all'uscita dal proprio territorio di passeggeri, equipaggio o merce di un aeromobile, cosi' come in regolamenti relativi all'ingresso, l'uscita, l'immigrazione, i passaporti, la dogana e la quarantena, dovranno essere osservati da tali passeggeri, equipaggi o merce, sia direttamente sia da altri per loro conto, all'ingresso o alla partenza o durante la sosta nel territorio di tale Stato.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art13 · fonte del testo