- a)L'adozione da parte del Consiglio degli Allegati indicati nell'art. 54, sottoparagrafo 1), richiedera' il voto dei due terzi del Consiglio in una riunione appositamente convocata e sara' in seguito sottoposta dal Consiglio stesso ad ogni Stato contraente. Ognuno di tali Allegati od ogni emendamento ad un Allegato diventera' esecutivo nei tre mesi successivi alla notifica agli Stati contraenti oppure al termine di un piu' lungo periodo di tempo fissato dal Consiglio, a meno che nel frattempo la maggioranza degli Stati contraenti non notifichi al Consiglio stesso la propria disapprovazione.
- b)Il Consiglio notifichera' immediatamente a tutti gli Stati contraenti l'entrata in vigore di tutti gli Allegati e dei loro emendamenti.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
