Scopi ed obbiettivi dell'Organizzazione sono di sviluppare i principi e la tecnica della navigazione aerea internazionale e di favorire i piani e lo sviluppo dei trasporti aerei internazionali in modo da:

  • a)assicurare il sano ed ordinato progresso dell'aviazione civile internazionale in tutto il mondo;
  • b)incoraggiare a scopo pacifico la tecnica, dei progetti e dell'impiego degli aeromobili;
  • c)favorire lo sviluppo delle rotte aeree, degli aeroporti e delle installazioni per l'aviazione civile internazionale;
  • d)soddisfare le necessita' dei popoli del mondo per dei trasporti aerei sicuri, regolari, efficienti ed economici;
  • e)impedire i danni economici derivanti dalla eccessiva concorrenza;
  • f)assicurare che i diritti degli stati contraenti siano pienamente rispettati e che ogni Stato contraente abbia l'eguale opportunita di esercitare linee aeree internazionali;
  • g)evitare ogni discriminazione fra gli Stati contraenti;
  • h)promuovere la sicurezza di volo nella navigazione aerea internazionale;
  • i)promuovere in genere lo sviluppo di tutti gli aspetti dell'aeronautica civile internazionale.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art44 · fonte del testo