L'Assemblea avra' i seguenti poteri ed attribuzioni:
- a)eleggere ad ogni sessione il proprio Presidente e gli altri organi;
- b)eleggere gli Stati contraenti che saranno rappresentati nel Consiglio, a norma del Capitolo IX;
- c)esaminare i rapporti del Consiglio, prendere le misure adatte e decidere su qualsiasi materia ad essa deferita dal Consiglio;
- d)determinare le proprie regole di procedura e stabilire le commissioni sussidiarie considerate necessarie o desiderabili;
- e)votare un bilancio annuale e determinare le misure finanziarie dell'Organizzazione, conformemente alle disposizioni del Capitolo XII;
- f)verificare le spese ed approvare i conti dell'Organizzazione;
- g)riferire al Consiglio, alle Commissioni sussidiarie od agli altri organi, a propria discrezione, su ogni materia, compresa, nella propria sfera d'azione;
- h)delegare al Consiglio i poteri e l'autorita' necessari o desiderabili all'esercizio delle funzioni dell'Organizzazione e revocare o modificare in qualsiasi momento tali delegazioni di poteri;
- i)attuare le particolari disposizioni del Capitolo XIII;
- j)prendere in considerazione le proposte di modifica, o di emendamento delle disposizioni della presente Convenzione e, nel caso che le approvi, raccomandarle agli Stati contraenti a norma delle disposizioni del Capitolo XXI;
- k)trattare tutte le materie di competenza dell'Organizzazione, che non siano specificatamente attribuite al Consiglio.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
