- a)L'Assemblea si riunira' una volta all'anno e sara' convocata dal Consiglio in tempo e luogo adatti. Riunioni straordinarie dell'Assemblea possono in qualsiasi momento esser tenute per convocazione da parte del Consiglio o sulla richiesto di dieci Stati contraenti indirizzata al Segretario Generale.
- b)Tutti gli Stati contraenti avranno eguale diritto ad esser rappresentati alle riunioni dell'Assemblea ed ogni Stato contraente avra' diritto ad un voto. I delegati rappresentanti gli Stati contraenti possono essere assistiti da consiglieri tecnici, i quali possono partecipare alle riunioni ma non disporranno di voto.
- c)Per la formazione del quorum nelle riunioni dell'Assemblea e' richiesta la maggioranza degli Stati contraenti. Salvo che sia altrimenti disposto dalla presente Convenzione, le decisioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza dei voti espressi.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
