• a)L'Assemblea si riunira' una volta all'anno e sara' convocata dal Consiglio in tempo e luogo adatti. Riunioni straordinarie dell'Assemblea possono in qualsiasi momento esser tenute per convocazione da parte del Consiglio o sulla richiesto di dieci Stati contraenti indirizzata al Segretario Generale.
  • b)Tutti gli Stati contraenti avranno eguale diritto ad esser rappresentati alle riunioni dell'Assemblea ed ogni Stato contraente avra' diritto ad un voto. I delegati rappresentanti gli Stati contraenti possono essere assistiti da consiglieri tecnici, i quali possono partecipare alle riunioni ma non disporranno di voto.
  • c)Per la formazione del quorum nelle riunioni dell'Assemblea e' richiesta la maggioranza degli Stati contraenti. Salvo che sia altrimenti disposto dalla presente Convenzione, le decisioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza dei voti espressi.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art48 · fonte del testo