Le decisioni del Consiglio richiedono l'approvazione della maggioranza dei propri membri. Il Consiglio puo' delegare la propria autorita', riguardo ad una materia particolare, ad un Comitato di propri membri. Le decisioni dei comitati del Consiglio possono essere appellate al Consiglio stesso da qualsiasi Stato contraente interessato.

Testo vigente dal 8 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616~art52 · fonte del testo