Le decisioni del Consiglio richiedono l'approvazione della maggioranza dei propri membri. Il Consiglio puo' delegare la propria autorita', riguardo ad una materia particolare, ad un Comitato di propri membri. Le decisioni dei comitati del Consiglio possono essere appellate al Consiglio stesso da qualsiasi Stato contraente interessato.
Testo vigente dal 8 giugno 1948
